ICI: NUOVE REGOLE E SCADENZE

Con le modifiche al Regolamento relativo all’Imposta Comunale sugli Immobili, il Comune di Piombino ha recepito le disposizioni dell’art.59 del Decreto Legislativo 466/1997. Quello che segue è un prospetto delle novità più rilevanti e delle scadenze previste per quest’anno. Poiché la mancata osservanza delle nuove norme può comportare sanzioni, cittadini e studi dei commercialisti sono comunque invitati ad informarsi presso gli uffici competenti.

Scadenze per i pagamenti
– 30 giugno: entro questa data deve essere pagato l’acconto Ici, pari al 50% dell’importo dovuto per l’anno 2002
– 20 dicembre: scade il termine per il pagamento del saldo Ici (restante 50% del totale)
I pagamenti possono essere effettuati presso gli Uffici postali, l’Esattoria locale in via Volta, gli sportelli del Monte dei Paschi di Siena a Piombino
Per i versamenti sul Cc 12919577 bisogna utilizzare il bollettino ministeriale intestato a: Tesoreria del Comune di Piombino-Ici.

Aliquote
Sono rimaste invariate, questo è il riepilogo sintetico:
5,8 per mille: abitazione principale e pertinenze
6,8 per mille: abitazioni locate con contratto registrato
7 per mille: abitazioni non locate
6,4 per mille: altri immobili (terreni, fondi)
4 per mille (fabbricati per nuove attività produttive)

Comunicazione variazioni
Questa è la novità più rilevante del nuovo Regolamento: con il precedente regime, i contribuenti dovevano presentare una dichiarazione di variazione sul modello ministeriale ed entro l’anno successivo alla data della variazione stessa; adesso occorre presentare una comunicazione di variazione, entro il termine di 60 giorni,utilizzando il modello in uso presso il Comune.
Tuttavia, in questa fase transitoria, chi ancora non l’avesse fatto può comunicare le variazioni avvenute nel 2002 e nei primi mesi del 2003 fino al 31 LUGLIO 2003.

Successioni, locazioni e concessioni in uso gratuito
Non esiste obbligo di comunicazione, ma è comunque consigliabile presentarla: questo nell’interesse degli utenti e per evitare successivi accertamenti d’ufficio.

Ulteriore detrazione
La domanda per ulteriore detrazione deve essere presentata utilizzando l’apposito modello entro il 30 giugno e, comunque, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi

INFORMAZIONI, MODULISTICA, ISTRUZIONI
Presso l’Ufficio Ici (tel.0565.63347/63261/63288) e l’Urp (tel.0565.63274)

Scritto da il 21.6.2003. Registrato sotto Senza categoria. Puoi seguire la discussione attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o seguire la discussione

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