ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 12 E 13 GIUGNO 2004
Vediamo insieme il regolamento tratto dal sito del Ministero dell’Interno riguardo alle elezioni europee ed amministrative del 12 e 13 giugno 2004: quando si vota, come si vota, il corpo elettorale, la tessera elettorale. Vi preghiamo di porre particolare attenzione sul fatto che il voto disgiunto nelle elezioni comunali (scheda azzurra), cioè la possibilità di esprimere il voto per un candidato sindaco diverso da quello collegato alla lista del candidato consigliere prescelto, può essere effettuata solo nei comuni con più di 15.000 abitanti.
QUANDO SI VOTA:
Sabato 12 giugno, dalle ore 15 alle ore 22, e domenica 13 giugno, dalle ore 7 alle ore 22, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei 78 membri del parlamento europeo spettanti all’italia, del presidente di giunta e del consiglio della regione autonoma della sardegna, dei presidenti e dei consigli di 62 province di regioni a statuto ordinario e della provincia di pordenone, nel friuli-venezia giulia, e dei sindaci e dei consigli di 4.518 comuni (di cui 30 capoluoghi di provincia).
Lo scrutinio dei voti per il parlamento europeo inizierà la sera di domenica 13 giugno, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. Lo scrutinio dei voti per le altre consultazioni avrà inizio alle ore 14 di lunedì 14 giugno, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali, comunali e, eventualmente, circoscrizionali.
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci di comuni, si voterà sabato 26 giugno, sempre dalle ore 15 alle ore 22, e domenica 27 giugno, dalle ore 7 alle ore 22, mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di domenica, al termine delle votazioni e dell’accertamento del numero dei votanti.
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COME SI VOTA:
Elezioni europee (scheda rossa):
L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l’italia nord-occidentale (piemonte, valle d’aosta, liguria, lombardia); marrone per l’italia nord-orientale (veneto, trentino-alto adige, friuli-venezia giulia, emilia romagna); rosso per l’italia centrale (toscana, umbria, marche, lazio); arancione per l’italia meridionale (abruzzo, molise, campania, puglia, basilicata, calabria); rosa per l’italia insulare (sicilia, sardegna).
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
I voti di preferenza – nel numero massimo di tre – si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche.
Elezioni provinciali (scheda gialla):
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
– tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato alla carica di presidente. In tal modo, il voto si intenderà attribuito solo al predetto candidato presidente;
– tracciando un solo segno o sul contrassegno relativo ad uno dei candidati al consiglio provinciale o sul nominativo del candidato medesimo. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia al candidato consigliere che al candidato alla carica di presidente collegato;
– tracciando un segno sia sul rettangolo contenente il nominativo del candidato presidente, sia sul contrassegno relativo ad uno dei candidati consiglieri collegati o sullo stesso nominativo del candidato consigliere medesimo. In tal modo, il voto si intenderà parimenti attribuito tanto al candidato alla carica di presidente che al candidato consigliere facente parte del gruppo o di uno dei gruppi collegati.
Elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra):
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
– tracciando un solo segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso. In tal modo, il voto si intenderà attribuito solo al predetto candidato sindaco;
– tracciando un solo segno sul contrassegno di una delle liste di candidati al consiglio comunale collegate a taluno dei candidati alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato;
– tracciando un segno sia su uno dei contrassegni di lista che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tal modo, il voto si intenderà parimenti attribuito tanto al candidato sindaco che alla lista ad esso collegata;
– tracciando un segno di voto sul rettangolo recante il nominativo alla carica di sindaco ed un altro segno di voto su una lista di candidati consiglieri non collegata al candidato sindaco prescelto (c.d. voto disgiunto).
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnando, sull’apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta, senza dover apporre alcun altro segno di voto sul relativo contrassegno, sempre che l’elettore non si sia avvalso della facoltà del c.d. voto disgiunto, cioè di esprimere il voto per un candidato sindaco diverso da quello collegato alla lista del candidato consigliere prescelto.
Elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra):
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
– tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco;
– tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere;
– tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata.
In tutti i predetti casi, il voto si intenderà attribuito sia in favore del candidato alla carica di sindaco sia in favore della lista ad esso collegata.
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnando sull’apposita riga stampata sulla scheda il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista compresa nel medesimo riquadro, senza dover apporre alcun altro segno di voto sul relativo contrassegno. In tal modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale, anche alla lista cui il candidato medesimo appartiene nonché al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista stessa.
CORPO ELETTORALE:
Le elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all’italia interesseranno un corpo elettorale al momento quantificabile in 50.007.650 unità, di cui 24.085.883 elettori e 25.921.767 elettrici. Le sezioni elettorali complessive saranno 60.512.
Le elezioni regionali in sardegna interesseranno 1.452.577 elettori, di cui 711.560 maschi e 741.017 femmine. Le sezioni saranno 1.777.
Le elezioni in sessantatre province interesseranno 30.577.464 elettori, 14.736.137 maschi e 15.841.327 femmine; 37.275, le sezioni.
Le elezioni in 4.520 comuni interesseranno 18.803.796 elettori, 9.091.990 maschi e 9.711.806 femmine; 23.561, le sezioni.
Considerando una volta sola gli enti interessati contemporaneamente a più tipi di consultazioni regionali e amministrative, il numero complessivo di elettori sarà di 36.665.328, di cui 17.694.397 maschi e 18.970.931 femmine, e di sezioni sarà di 44.788.
TESSERE ELETTORALI:
Il ministero dell’interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che dal 2000 ha sostituito il certificato elettorale.
Chi avesse smarrito la propria tessera personale, potra’ chiederne il duplicato agli uffici comunali, che a tal fine saranno aperti dal lunedì al venerdì antecedenti l’elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto.