VAL DI CORNIA: TROVA IL RUDERE E COSTRUISCI QUANTO VUOI?
Importante denuncia della lista civica di Campiglia “Comune dei Cittadini” che fa notare che basta trovare tracce di ruderi su una qualunque fetta di territorio della Val di Cornia per poter “recuperare” quelle volumetrie e costruire qualsiasi cosa. Per il Regolamento Urbanistico di Campiglia quindi i ruderi possono essere ricostruiti: basta rinvenire una traccia di fondazione. Per documentare la sua esistenza si potrà ricorrere anche agli archivi storici e alle Soprintendenze.
«Con questa norma, ad esempio – inizia il comunicato – se non ci fossero state le ricerche archeologiche del Prof. Francovich, al posto dei “ruderi” del villaggio medioevale di San Silvestro sarebbero potute sorgere nuove costruzioni. Non ci si meravigli: in Italia è accaduto frequentemente di ricostruire su “ruderi” archeologici, ma si pensava che l’evoluzione culturale avesse prodotto qualche ravvedimento. Evidentemente a Campiglia non è così. Storia, archeologia e paesaggio non sembrano contare molto: dove c’era un edificio se ne può costruire uno nuovo. Siccome non vogliamo travisare le volontà di nessuno, riportiamo integralmente l’art. 32 delle norme tecniche del Regolamento Urbanistico di Campiglia, valide anche per Suvereto e Piombino».
“E’ ammessa la ricostruzione di ruderi, purché sia prodotta idonea documentazione storica, grafica, fotografica (accatastamenti e rilievi topografici reperibili presso l’Agenzia del territorio; contratti o atti relativi a trasferimenti o costituzione di diritti reali sul bene; documentazione esistente e in deposito presso altri organi della PubblicaAmministrazione, Genio Civile, Archivio di Stato, Soprintendenza Beni Culturali ePaesaggistici), che ne illustri con sufficiente chiarezza ubicazione e dimensione e purché siano ancora esistenti elementi strutturali incontrovertibili o vi sia l’esistenza in sito di parti di edificio rimanenti che consentano, almeno planimetricamente, una precisa ed inequivocabile identificazione dello stesso. Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto in cui il rudere ricade o quelle stabilite dalla disciplina del territorio rurale nel caso in cui ricada nel territorio aperto. I ruderi di fabbricati rurali facenti parte di aziende agricole, se ricostruiti, mantengono le funzioni agricole ivi compresa quella agrituristica”.