TOSCANA: PARTE LA LEGGE SULLA TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI
FIRENZE – Come custodirli e trasportarli, come tenerli nei negozi, nei canili, nelle pensioni, come trattarli nelle manifestazioni storico-culturali che ne prevedono l’impiego. E ancora, le procedure di anagrafe canina, i requisiti per l’accreditamento dei canili, la nomina della Commissione regionale per la tutela degli animali. La giunta ha approvato il Regolamento di applicazione della legge 59/2009 “Norme per la tutela degli animali”: uno strumento molto articolato, 15 articoli e 4 allegati tecnici, che spaziano dalle modalità di custodia, all’impiego degli animali nella pet therapy e nelle metodiche alternative, al sistema di controllo del randagismo.
L’approvazione del Regolamento era l’ultimo passaggio per l’abrogazione della vecchia legge sull’anagrafe canina del 1995, per molti versi superata, e per la piena operatività della legge 59, che si propone di innalzare, rispetto ad uno standard già molto buono nel panorama nazionale, il livello della tutela degli animali.
Particolarmente articolata l’opera di redazione, confronto e consultazione che si è resa necessaria per stilare il Regolamento, considerato l’ambito di azione della legge e il suo potenziale di ricadute: in Toscana una famiglia su tre ha in casa un’animale da compagnia, sono ancora molto forti le tradizioni venatorie, e sono numerose e molto radicate nel tessuto sociale di alcune comunità le manifestazioni storico culturali con animali.
Obiettivo delle legge, e del Regolamento di applicazione, è la tutela degli animali, nella logica di un rapporto uomo/animale moderno e consapevole. Una Toscana a misura d’uomo, ma anche di animale: questa, in estrema sintesi, la volontà che emerge dal lavoro legislativo e regolamentare.
Il Regolamento detta disposizioni specifiche finalizzate alla tutela del benessere degli animali e alla prevenzione del randagismo. Stabilisce che gli animali devono essere custoditi in luoghi idonei e con modalità tali da assicurare adeguate condizioni di sicurezza, spazio, temperatura, ventilazione e illuminazione, e detta precise disposizioni per il loro trasporto. Introduce specifici obblighi di disporre di spazi adeguati per il riposo degli animali, anche nel caso in cui si tratti di commercio in forma ambulante. Definisce gli spazi minimi all’interno dei quali devono essere custoditi, così da garantire loro la libertà di movimento. Stabilisce che non è consentita la permanenza di cani e gatti negli esercizi commerciali fissi o ambulanti per più di trenta giorni. Nel caso di impiego degli animali in manifestazioni storico-culturali, deve essere garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento, e le piste devono essere delimitate e ricoperte da materiale idoneo ad attutire i colpi. Il Regolamento fissa anche le procedure di anagrafe canina (iscrizione all’anagrafe e identificazione elettronica tramite microchip) e i requisiti necessari per l’accreditamento dei canili sanitari e dei canili rifugio. La Regione concorre al finanziamento per la costruzione e il risanamento dei canili.
Il Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.