LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA TAR SULL’INCENERITORE DI SCARLINO
Vediamo insieme quali sono le motivazioni per cui il TAR della Toscana ha annullato il procedimento amministrativo della Provincia di Grosseto che autorizzava l’incenerimento dei rifiuti a Scarlino, nei pressi di Follonica (Gr). Vediamo i risultati del ricorso del Comune di Follonica, dei comitati e associazioni ambientaliste, che da più di un decennio si battono per le bonifiche in tutto il territorio e contro le procedure oggi dichiarate illegittime.
«Non sono motivazioni solo formali – commenta Rete Ambiente Grosseto – quelle dei giudici di Firenze, come hanno tentato di fare credere, il presidente della provincia di Gr, la Società Scarlino Energia, titolare dell’impianto (MPS e Unieco di Reggio Emilia) e altri ancora come il presidente della Confservizi Cispel Toscana, che, in uno stile di moda, si è scagliato contro la scelta dei giudici. E si sta minacciando anche un ricatto occupazionale, a proposito del quale la nostra Rete ha già espresso piena solidarietà ai lavoratori.
La sentenza n.1766/2011 contiene tutte le motivazioni per cui si annulla la Via (Valutaz. Impatto ambientale) all’Inceneritore di Scarlino Energia. Per la Provincia di Grosseto ci sono parole dure e gravi: “Ha rilasciato la pronuncia in assenza di tutti gli elementi necessari per escludere negative ricadute sulla salute umana e sull’ambiente”.
I rilievi dei giudici si muovono in due ordini: l’assenza di motivazione circa l’ avere ignorato i risultati del lavoro di una commissione pubblica (che aveva al suo interno un esperto come il dott. Rabitti, che ha sempre sostenuto che quella Via era per una centrale elettrica, non per un inceneritore e fu in seguito denunciato dalla stessa Scarlino Energia) e avere invece assunto, il giorno dopo averle ricevute, le conclusioni di un biologo di Siena, prof. Focardi, incaricato di un nuovo studio.
Nella sostanza i giudici rilevano che – continua il comunicato – non ci sono state risposte motivate a proposito dell’insufficiente rendimento energetico degli impianti e dell’inquinamento preesistente. La struttura proposta è infatti un adattamento di forni molto vecchi e non risulta avere le caratteristiche minime di rendimento energetico richieste per un inceneritore di rifiuti, che deve effettuare il recupero energetico, ai sensi della normativa italiana vigente e delle direttive europee. Quindi la decisione della Provincia è risultata “sfornita dei requisiti di completezza”» .
«Adesso – continua Rete Ambiente Grosseto – dovranno finalmente essere prese in considerazione le alternative che da tempo noi auspichiamo, meno pericolose, compatibili con l’ambiente, meno costose e soprattutto che offrono più posti di lavoro: la raccolta differenziata spinta porta a porta e il recupero delle materie contenute nei nostri rifiuti. Per porre fine a una lunga fase di gravi errori strategici delle amministrazioni che hanno finora condannato la provincia maremmana ad un misero 24,35 % di Raccolta differenziata, ultima nella Regione nell’ultimo anno, con penali onerose per i cittadini. Si trattava infatti di scelte errate che puntavano proprio anche ad un impianto sovradimensionato come quello di Scarlino, obbligando tutti i comuni a conferire sempre piu’ rifiuti, mentre per effetto della crisi stanno diminuendo dal 2006».
Nel frattempo ieri pomeriggio, i vertici aziendali hanno incontrato le Rsu di Scarlino Energia, quelle delle imprese del Casone (Nuova Solmine e Huntsam Tioxide) e i segretari provinciali delle confederazioni sindacali Filctem – Cgil, Femca-Cisl, Ulcem-Uil. Nel corso della riunione, il presidente della Scarlino Energia Moreno Periccioli, nel ribadire la volontà di presentare ricorso al Consiglio di Stato in relazione alla sentenza del Tar, ha voluto anche precisare che l’azienda ha rispettato quanto stabilito dal Tribunale amministrativo.
“Non abbiamo avuto scelta – ha spiegato Periccioli. Il blocco dell’impianto e di tutte le attività, compresa quella del trattamento acque, è scaturito come diretta conseguenza della sentenza del Tar che ha annullato le autorizzazioni in essere”. La società ha chiarito, inoltre, che l’annullamento dell’Aia da parte del Tar Toscana non determina una “reviviscenza” dell’autorizzazione del 2008 che consentiva la sola attività a biomasse.
Dal punto di vista sostanziale, è infatti da ricordare che l’assetto attuale dell’impianto risulta modificato rispetto a quello autorizzato nel 2008. E’ quindi evidente che la vecchia autorizzazione non può “rivivere” e le eventuali modifiche per un ritorno al passato, richiederebbero a loro volta una nuova autorizzazione.
Per quanto riguarda il Tas, Scarlino Energia fa sapere che questo impianto è compreso nell’Aia annullata dal Tar e che la società non può limitare il potere della sentenza al solo inceneritore con recupero energetico.
L’azienda ha infine spiegato ai sindacati che ottempererà all’esecuzione delle preannunciate ordinanze della Provincia di Grosseto che obbligano la combustione come miglior soluzione di smaltimento del Cdr stoccato, e impongono la riattivazione dell’impianto di trattamento acque che ha una valenza comprensoriale evitando ripercussioni negative sulle attività delle altre aziende dell’area industriale del Casone.