NEL COMUNE DI CAMPIGLIA L’IMU E’ ON LINE
Scadrà il 17 dicembre l’ultima rata dell’IMU, l’Imposta municipale unica, per l’anno 2012. I cittadini che devono versare l’imposta per immobili posseduti nel comune di Campiglia possono usufruire dei servizi on line che sono stati evidenziati in questo periodo nell’homepage del sito web istituzionale www.comune.campigliamarittima.li.it.
Tramite questa pagina si accede al modello per compilare la dichiarazione on line, al form per il calcolo diretto dell’IMU, all’individuazione della rendita catastale dell’immobile, a tutta la documentazione di approfondimento su normativa e aliquote. Da ricordare che mentre i servizi di cassa degli uffici comuni saranno chiusi dal 21 dicembre al 2 gennaio ma che il pagamento tramite POS (carte e bancomat) sarà accettato solo fino al 14 dicembre. Ad ogni modo il pagamento dell’IMU, oltre che in banca, posta, home-banking, può essere fatto presso le tabaccherie.
E’ in corso di riattivazione, dopo i tentativi di frode e una lunga procedura per risolvere il problema, il servizio pagamenti on line dal sito del comune; per l’Imu il servizio sarà però disponibile dal prossimo anno dato che i tempi di riattivazione sono calcolati per gennaio 2013. Utile ricordare infine le aliquote disposte dal comune di Campiglia:
Aliquota di base 0,76 per cento.
Aliquota abitazione principale 0,6 per cento.
Aliquota 0,6 per cento per le pertinenze ex art.13 comma 2 dl201/2011 convertito in l.214/2011 nella misura di una per ciascuna categoria C2-C6-C7 . Da applicare alla pertinenza di maggiore rendita catastale per ciascuna categoria.
Assimilata alla prima abitazione l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Abitazione (immobile cat. a) a canone concordato ex legge 431/1998 0,6 per cento
Aliquota per abitazione (immobile cat. A) in comodato o uso a parenti e affini 2° grado ivi residenti 0,70 per cento.
Aliquota per abitazione locata per almeno un anno continuativo 0,76 per cento.
Aliquota per abitazioni tenute a disposizione 1,06 per cento.
A liquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 per cento.
Aliquota fabbricati categoria d5 1,06 per cento.
Detrazioni:
a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la detrazione di 50 euro è riconosciuta per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente, anche oltre 26 anni, con invalidità totale .
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200.