UN ECO-RESORT NELL’EX CLUB MEDITERRANÈE DI MARINA DI CASTAGNETO?
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus (GRIG), raccogliendo preoccupate segnalazioni di residenti, ha inoltrato (5 aprile 2013) una nuova richiesta di informazioni a carattere ambientale e adozione degli opportuni interventi riguardo la recente comunicazione di prossimo avvio di lavori di ristrutturazione dell’ex Club Mediterranèe da parte della Società MEDonoratico s.r.l. sul litorale di Marina di Castagneto-Donoratico, in Comune di Castagneto Carducci (LI).
I lavori per la l’eco-resort Paradù (così definito dai promotori Riccardo Mariotti e Gaddo della Gherardesca) consisterebbero – secondo le segnalazioni pervenute – nella demolizione di opere preesistenti, nella realizzazione di n. 637 piazzole in cemento e nel posizionamento di numerose “case mobili” (numero preciso non conosciuto) per un periodo massimo di 120 giorni (sei mesi) all’anno e un numero massimo di posti letto di 1.308.
Interessati il Comune di Castagneto Carducci, la Regione Toscana, il Ministero per i beni e attività cultruali, la Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici per la Toscana, il Corpo forestale dello Stato, i Carabinieri del N.O.E. e, per opportuna informazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno.
Una precedente richiesta di informazioni a carattere ambientale e adozione degli opportuni interventi inoltrata (29 agosto 2012) dal Gruppo d’Intervento Giuridico onlus riguardava i lavori avviati nel maggio 2012 per il ripristino della recinzione e ha avuto un rapido riscontro da parte del Comune di Castagneto Carducci (nota Area 5 – Governo del territorio e Sviluppo economico n. 16677 del 3 settembre 2012) con l’illustrazione delle vicissitudini progettuali relative all’area in argomento, rientrante nella scheda n. 76 (U.T.O.E. n. 6 – Serristori) del vigente Regolamento urbanistico (RU), e fino ad allora non pervenute ad alcuna autorizzazione edificatoria definitiva.
Sembrerebbe che, in forza della dichiarata temporaneità dell’intervento (120 giorni/anno), non sia stata richiesta alcuna autorizzazione paesaggistica, nemmeno in forma semplificata (D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139), e sarebbe stata presentata soltanto una S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), ai sensi della legge n. 122/2010.
Tuttavia, anche i posizionamenti di “case mobili” sono considerati interventi di “nuova costruzione”, qualora “non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), soprattutto se allacciati alle reti di urbanizzazione (fognature, elettricità, gas, ecc.) e sono soggetti in via generale al preventivo rilascio del permesso di costruire (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), nonché dell’autorizzazione paesaggistica secondo giurisprudenza costante (vds. Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2009, n. 22054, ma anche Corte cost., 27 giugno 2008, n. 232).
Non solo.
Secondo la giurisprudenza costante (vds. Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2013, n. 10235, Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2012, n. 4850), per essere legittima la natura precaria di un’opera dev’essere connessa a un uso effettivamente limitato nel tempo – non superiore a 90 giorni – e per fini legati a un utilizzo contingente, dovendosi poi provvedere a un’effettiva sollecita rimozione.
Non è sufficiente la presenza dei requisiti dell’amovibilità e della temporaneità: è necessario valutare l’aspetto della permanenza nel tempo, anche in assenza del requisito dell’immobilizzazione al suolo e della presenza di collegamenti a eventuali sottoservizi (fognature, energia elettrica, gas, ecc.).
L’intera fascia costiera in argomento, sulla costa e ricoperta in parte da macchia mediterranea evoluta, già interessata da fenomeni di edilizia di carattere turistico, è tutelata con specifico vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus auspica che i progetti siano correttamente inseriti in un contesto ambientale e paesaggistico di rilevante interesse e siano stati preventivamente vagliati dalle amministrazioni pubbliche competenti, anche perché c’è il precedente negativo della mancata esecuzione degli interventi di demolizione di una lunga serie di opere abusive – fra le quali 117 “case in muratura” e 286 “capanne polinesiane” – in base alle ordinanze del Comune di Castagneto Carducci n. 2165 e n. 2166 del 31 ottobre 1992 e al mancato intervento sostitutivo di legge da parte della Regione Toscana, pur annunciato con nota B/8435/72 del 6 agosto 1992.
p. Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
Stefano Deliperi
Sito Web: http://gruppodinterventogiuridicoweb.wordpress.com