PIOMBINO: «CON LA PATRIMONIALE SI ELUDE IL PATTO DI STABILITA’»

il palazzo comunale

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La vendita degli immobili – secondo i revisori dei conti del Comune – alla partecipata “Piombino Patrimoniale Srl”, pagati mediante l’accensione di un mutuo da parte della stessa, il pagamento delle rate di mutuo da parte del Comune, il riacquisto nel 2012 da parte dell’Ente della quasi totalità degli stessi beni a suo tempo venduti, allo stesso valore di mercato che questi avevano nel 2007,  contro accollo del mutuo contratto per l’acquisto originario, oltre ad un altro mutuo, ed al subentro in un contratto derivato “Collar” ed, infine, lo stralcio dei crediti nei confronti della partecipata, rilevati fra i residui attivi delle movimentazioni conto terzi, costituisce chiaramente – sempre secondo i revisori dei conti del Comune di Piombino – comportamento elusivo delle norme del Patto di stabilità, come evidenziato al paragrafo I.3 della Circolare della Ragioneria Generale dello stato n. 5/13, dalle seguenti sentenze.

L’operazione – riferiscono i revisori dei Conti in una nota inviata al presidente del Consiglio Comunale il 9 maggio scorso – non risulta rilevata nel bilancio finanziario del Comune, ossia non risulta correttamente contabilizzata con imputazione delle entrate e delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio. Non risulta rilevato finanziariamente per competenza il nuovo indebitamento per l’accollo dei mutui della partecipata che consta nel corrispettivo per l’acquisizione degli immobili dalla società Piombino Patrimoniale Srl e, correlativamente, non risulta contabilizzata la spesa di pari importo per l’acquisizione di detti immobili. Infatti, differentemente da quanto avvenuto per l’operazione inversa nel 2007, a seguito della quale era stato contabilizzata l’entrata finanziaria riveniente dalla vendita degli immobili alla Piombino Patrimoniale Srl con effetti positivi sul raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità 2007, l’operazione 2012 in parola non è stata rilevata in contabilità finanziaria ma solo a conto del patrimonio. Tale seconda operazione nella sostanza consta nell’accollo del mutuo necessario per il pagamento degli immobili acquistati dalla Piombino Patrimoniale e nel pagamento degli stessi e, pertanto, in concreto, consiste in un entrata per nuovo indebitamento e in un’uscita per il pagamento degli immobili che solo incidentalmente risulta finanziariamente compensabile, in quanto di pari importo e nei confronti dello stesso soggetto (Piombino Patrimoniale Srl).

Ma come è andata in realtà la vicenda per la quale la società Patrimoniale, che oggi non ha più neanche un immobile a se intestato, ma si occupa di progettazioni e direzione dei lavori di opere pubbliche, di tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, di parcheggi a pagamento ubicati nel centro cittadino, del servizio pubbliche affissioni, delle lampade votive, si è ritrovata a giugno 2012 a pagare la rata del mutuo per l’intero utilizzando le somme provenienti dalla riscossione di tributi comunali? Ci illustrano in questo caso sempre in dettaglio la vicenda i revisori dei conti.

Con Delibera consiliare n. 115 del 20 settembre 2006 fu deliberata l’alienazione di un gruppo di immobili alla Società Piombino Patrimoniale SrI, società controllata dall’ente, per un importo di Euro 6.726.800,00 e, successivamente, con Delibera n. 27 del 13 marzo 2007, fu deliberata l’alienazione di un altro gruppo di immobili alla Società Piombino Patrimoniale Srl, di seguito denominata semplicemente “società”, per un importo di Euro 4.676.178,09.

Per il pagamento di detti immobili la Piombino Patrimoniale SrI ha provveduto ad accendere due mutui, rispettivamente con Monte dei Paschi di Siena, per l’importo di Euro 11.500.000,00, garantito da fidejussione rilasciata dall’Ente. In data 5 settembre 2008 la società sottoscriveva un contratto derivato, denominato “Collar”, con la Cassa di Risparmio di LuccaPisaLivorno, che assumeva come capitale nazionale sottostante il mutuo con MPS. Successivamente, in data 31 dicembre 2010, la Piombino Patrimoniale Srl contraeva un altro mutuo con la banca Unicredit S.P.A..

Con atto del 31 luglio 2012, rep. n. 572, rogato dalla Dott.ssa Massai, a seguito di Delibera Consiliare n. 43 del 3 aprile 2012, avente ad oggetto la ristrutturazione delle attività della società, e della Determinazione Dirigenziale n. 754 del 28 giugno 2012, con la quale è stato approvato lo schema dell’atto, è stato stipulato l’atto di compravendita di immobili con accollo di mutui, erroneamente qualificato “CONTRATTO Dl PERMUTA”, mediante il quale l’ente riacquisiva la proprietà della maggior parte dei beni ceduti in precedenza ad un prezzo complessivo di Euro 9.353.455,09, contro accollo dei residui mutui accesi dalla società con MPS, per Euro 8.709.428,05, ed Unicredit, per Euro 644.027,04; inoltre, subentrava nel contratto derivato “Collar”, sottoscritto con la Cassa di Risparmi di LuccaPisaLivorno, ora denominata Banco Popolare. In data 6 agosto 2012 il Dirigente dei Settore Finanza e Controllo, Dott. Nicola Monteleone, comunicava agli istituti di credito l’accollo dei mutui ed il subentro nel contratto “Collar”. MPS ed Unicredit non inviavano alcuna risposta, mentre Banco Popolare comunicava che: “(…) non considera liberata dalle proprie obbligazioni la società Piombino Patrimoniale Sri, e rileva altresì che il “subentro” del Comune di Piombino nel 91,07% del contratto di Collar stipulato dal Banco Popolare e detta Piombino Patrimoniale Sri costituisce un mero accollo del 91,07% del debito (anche futuro) derivante dal contratto di Collar senza adesione di Banco Popolare e quindi senza liberazione del debitore originario e conseguente, perdurante qualificazione di Piombino Patrimoniale S.r.l. come debitore (in solido con il Comune di Piombino, ai sensi dell’art. 1273, comma 2 ,cc)”.

Il contratto di compravendita con accolto di mutuo stipulato con la Piombino Patrimoniale Srl non risulta contabilizzato nel bilancio 2012, come invece avvenne al momento della originaria vendita , ma solo nel conto del patrimonio nella prima versione rilevando fra le passività l’accollo del mutuo e nella versione successiva, quella del 24 aprile 2013, rilevando il debito nei confronti della società stessa.

Come si può ben vedere non si è trattato solo di un mero spostamento di un dato, bensì di una diversa impostazione dell’operazione, ossia un acquisto a credito (inquadrabile peraltro come debito fuori bilancio), mentre invece si è provveduto a pagare le rate di mutuo scadenti il 31 dicembre 2012 come proprie da parte dell’Ente.

Si evidenzia anche che i mutui MPS e Unicredit compaiono nell’elenco di quelli che l’ente ha fornito a questo Collegio e nello stesso modo sono stati considerati nella relazione della Giunta. Il tutto in aperta violazione dei principi contabili, in particolare il principio contabile n. 3 per gli Enti Locali dell’Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli Enti Locali (n. 12, e n. 19) relativo al rendiconto degli Enti Locali. Peraltro, si legge nel testo della citata delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 3 aprile 2012: “5. I riflessi finanziari dell’operazione come descritti nella “Relazione” allegata, sono previsti nel bilancio di previsione 2012 e nel bilancio Pluriennale”. Altresì, la Delibera consiliare prevedeva che: “1. 11 ramo di azienda della società Piombino Patrimoniale srl “gestione e valorizzazione del patrimonio comunale” è scorporato ed acquisito al patrimonio ed alla gestione diretta del comune”. Ad oggi non risulta a questo Collegio che sia stato stipulato un contratto di compravendita di ramo di azienda con la Piombino Patrimoniale.

Inoltre, gli interventi di pagamento delle rate di mutuo della società, effettuati in passato dall’Ente quale “fidejussore”, sono stati rilevati fra le partite di giro, mai rimborsati dalla società e stralciati come inesigibili in occasione del rendiconto 2012 per l’importo di Euro 1.129.743,73, determinato sulla base della documentazione fornita al Collegio dal Settore Finanza e Controllo, in quanto risulta disponibile sul sito istituzionale dell’ente la sola Determina n. 299 del 27.3.2013, senza gli allegati elenchi, che invece compaiono assieme alle determinazioni degli altri servizi, e che sono stati richiesti dal Collegio, ma non ancora forniti, dall’Ente.

In riferimento alla rata dei mutui scadente nel giugno 2012, per la quale sembrerebbe non esserci stato intervento dell’ente, si riporta la comunicazione ricevuta dal Collegio in data 4 aprile 2013, inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Piombino Patrimoniale Srl, che afferma: “Visto che la società con le proprie risorse riusciva sostanzialmente a coprire solo la quota interessi delle rate del mutuo suddetto, il Comune, in virtù della fideiussione, è intervenuto anno per anno per coprire le quote di capitale. In corrispondenza della rata in scadenza al giugno 2012 il Comune non è intervenuto come al solito e questa società, al fine di evitare l’addebito di interessi passivi, ha pagato la rata per l’intero utilizzando le somme provenienti dalla riscossione di tributi comunali che avrebbe dovuto riversare mensilmente. Abbiamo fatto presente al Comune l’opportunità di regolarizzare la partita suddetta in modo analogo agli anni precedenti, per consentire alla società di riversare i tributi riscossi, ma finora non abbiamo avuto risposta. La conseguenza è che la società risulta debitrice verso il Comune per tributi comunali riscossi e non riversati, mentre dovrebbe risultare debitrice verso il Comune per le rate di ammortamento del mutuo, come previsto dalle deliberazioni del Consiglio Comunale.
A mio avviso le partite suddette dovrebbero essere rappresentate sia nel bilancio della società sia in quello del Comune in modo da rispecchiare fedelmente la realtà sottostante, nel rispetto di quanto ha deliberato il Consiglio comunale. Allo scopo mi sembra che basti una semplice sistemazione contabile che potrebbe essere adottata anche ora.”

Pare evidente – secondo i revisori – che l’ente ha “di fatto” comunque pagato la rata del mutuo.

L’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali nel Principio contabile n. 2 “Gestione del bilancio”, approvato in data 18 novembre 2008, specifica al punto 22 che “(…) gli accertamenti di entrata del Titolo V corrispondono all’aumento del valor nominale dell’indebitamento dell’ente. (….)”, ossia l’aumento dell’entità dell’indebitamento dell’Ente, come indubitabilmente deve qualificarsi anche l’accollo di mutuo in parola, deve necessariamente essere contabilizzata al Titolo V dell’entrata.

Scritto da il 22.5.2013. Registrato sotto Foto, politica, ultime_notizie. Puoi seguire la discussione attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o seguire la discussione

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