TOSCANA: L’IMU AGRICOLA 2014 E’ ILLEGITTIMA
Grosseto – Illegittima l’Imu sui terreni agricoli per il 2014: la Commissione tributaria provinciale di Grosseto ha accolto il ricorso presentato dal presidente provinciale di Confagricoltura, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, perché il decreto che la istituiva (4/2015) viola l’articolo 3 dello statuto del contribuente.
Infatti, secondo la Commissione, le disposizioni tributarie non possono avere efficacia retroattiva e, relativamente ai tributi periodici, le modificazioni introdotte devono applicarsi solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
“E’ una vittoria storica, siamo stati i primi a scendere in piazza contro un provvedimento iniquo capace soltanto di danneggiare gli agricoltori per fare cassa. Adesso vogliamo essere rimborsati” – E’ quanto dichiarato da Antonfrancesco Vivarelli Colonna, presidente di Confagricoltura Grosseto che commenta così il ricorso accolto dalla Commissione Tributaria provinciale di Grosseto in merito all’illegittimità della tassa sui terreni agricoli.
“Siamo orgogliosi di aver portato fino in fondo una battaglia giusta contro un provvedimento che ha scatenato la reazione di tutto il mondo agricolo. Soprattutto quando ad essere colpiti sono stati imprenditori già duramente segnati da cataclismi climatici come avvenuto in questi anni in tutta la Toscana.
E’ una sentenza di portata nazionale, adesso sarà dunque possibile avviare le richieste di rimborso – conclude Vivarelli Colonna – per i versamenti effettuati nel 2014 e permettere così ai tanti imprenditori di tornare in possesso di risorse vitali per tutte le nostre aziende”.
“La sentenza permetterà a tante aziende come la mia di proporre, entro 48 mesi dal versamento, istanza di rimborso ai Comuni, che possono accettare od opporre diniego in maniera palese o con il silenzio rifiuto (nessuna risposta nei 90 giorni successivi). Nel primo caso ci sono 60 giorni per ricorrere presso la Commissione tributaria di competenza (dal 1° gennaio 2016 se il valore della controversia non supera i 20.000 euro ricorre l’istituto del reclamo-mediazione), nel secondo, il ricorso può essere presentato in qualsiasi momento, purché entro il termine prescrizionale del diritto alla restituzione che, in assenza di specifiche disposizioni, è quello di dieci anni”.