COPPOLA: LA NUOVA LEGGE ELETTORALE NON E’ “ALLA TEDESCA”

Luigi Coppola (UDC)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente da Luigi Coppola segretario provinciale UDC.

“In merito alla legge legge elettorale facciano come credono, se i  capi dei maggiori partiti decidono in accordo, è ovvio e legittimo che vi siano le condizioni per trovare una sintesi. Piaccia o non piaccia. Deve essere chiaro però che sbandierare il sistema tedesco, quando si tratta in realtà di ben altro, non è corretto, tanto meno onesto. Oltretutto, non avendo norme giuridiche teutoniche per la selezione della classe dirigente e per l’organizzazione democratica interna dei partiti, che in Germania hanno vincoli rigidi e pesantissimi, non come in Italia, che sono paragonabili all’associazione bocciofili (art. 49 della Costituzione Italiana).

La legge elettorale non è solo metodo, ma una serie di complessi riferimenti giuridici che ne compongono l’assetto, espressione di principi, valori e soprattutto dottrina politica. Ovviamente con i peones di turno, tipici del Belpaese, è difficile parlare di queste cose, costoro sono solo capaci a sciorinare frasi fatte che gli mettono in bocca. Nonostante è evidente che i cittadini vengano esautorati di qualsiasi capacità di scelta dei propri rappresentanti.

Per intedersi, in Germania, le primarie all’italiana, sia online che quelle in strada nei gazebo, nonchè le liste preconfezionate dai capi partito, comprometterebbero l’esitenza del partito stesso con sanzioni pesantissime per i proprio dirigenti. Senza poi dimenticare questo passaggio fondamentale: Articolo 69 della “legge fondamentale della Repubblica federale di Germania” punto cardine della Costituzione tedesca, afferente la “sfiducia costruttiva” al cancelliere, ossia al capo del governo”.

(Articolo 69 (in particolare il comma 3)

(1) Il Cancelliere federale designa un ministro federale come suo sostituto.

(2) La carica di Cancelliere federale o di ministro federale termina in ogni caso quando si riunisce un nuovo Bundestag; la carica di ministro federale termina inoltre tutte le volte che il Cancelliere federale cessa dal suo ufficio.

(3) Su richiesta del Presidente federale, il Cancelliere federale è obbligato a continuare a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del suo successore; ugualmente vi è obbligato un ministro federale, su richiesta del Cancelliere federale o del Presidente federale.

Luigi Coppola
Segretario provinciale UDC Livorno

Scritto da il 3.6.2017. Registrato sotto Foto, politica, ultime_notizie. Puoi seguire la discussione attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o seguire la discussione

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