RIMATERIA: ASIU CEDE IL 30% DELLE AZIONI A NAVARRA
Piombino (LI) – Il liquidatore di Asiu Barbara Del Seppia ha comunicato oggi in una nota la vendita formale a Navarra del 30% delle azioni di RiMateria già possedute da Asiu.
«A conclusione del percorso tracciato nelle delibere dei consigli comunali e del mandato ricevuto dall’assemblea dei soci che prevedevano la vendita del 60% delle azioni di Asiu detenute in RIMateria in due lotti separati del 30% ciascuno e a soggetti diversi e non tra di loro collegati, nel pomeriggio del 4 marzo è stato sottoscritto presso il notaio il contratto di cessione con la Navarra Spa, resasi aggiudicataria definitiva – nell’assemblea dei soci Asiu del 31 gennaio 2019 — della gara ad evidenza pubblica per la vendita del II° lotto.
In precedenza, su mandato dei soci, il liquidatore aveva attivato il tavolo di confronto tra Unirecuperi e Navarra che però, allo stato dei fatti, non ha dato esito. Di conseguenza si è proceduto secondo le volontà dell’assemblea e dei consigli comunali. La cifra pattuita per il passaggio della quota azionaria resta quella stabilita dall’offerta di gara: 2.801.000 euro».
C’è da vedere se ci sarà a questo punto l’opposizione di Unirecuperi che aveva esercitato il diritto di prelazione previsto dallo statuto di Asiu, cosa peraltro contestata da Navarra.
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Riportiamo due articoli tratti da Stile libero News che riportano i fatti precedenti sull’argomento:
NAVARRA CONTESTA LA PRELAZIONE DI UNIRECUPERI
PIOMBINO 12 febbraio 2019 — Navarra contesta il diritto di prelazione vantato da Unirecuperi sulla vendita del secondo lotto di azioni di RIMateria da parte di Asiu e, tramite lo studio legale Gargani, invita ASIU S.p.a., ancora una volta, ai fini della stipula del contratto di cessione, a comparire presso lo studio del notaio Gian Luca Cristiani in Campiglia Marittima il giorno 19 febbraio 2019, alle ore 15,30, o, in alternativa, per il giorno 21 febbraio 2019, alla stessa ora. A tale scopo e per evitare eventuali ulteriori tentativi di differimento, invita la stessa Asiu
ad inviare nel più breve tempo possibile al notaio Gian Luca Cristiani copia dei documenti da allegare all’atto di cessione della partecipazione;
a segnalare eventuali integrazioni e/o modifiche al testo dell’accordo già in precedenza condiviso con il liquidatore di ASIU S.p.a..
La lettera dello studio legale, inviata l’11 febbraio 2019, lamenta “ancora una volta, l’ingiustificato comportamento di ASIU S.p.a. tendente a procrastinare l’acquisto da parte della mia assistita della titolarità del 30% del capitale sociale di Rimateria S.p.a., ricordando tra l’altro che il 7 febbraio 2019 “presso lo studio del notaio Gian Luca Cristiani in Campiglia Marittima, il liquidatore e legale rappresentante di ASIU S.p.a., pur comparendo, non ha inteso sottoscrivere il contratto di cessione della predetta partecipazione, adducendo che il testo dell’atto non sarebbe stato preventivamente condiviso e che, in ogni caso, avrebbero dovuto essere ancora espletati alcuni non meglio specificati adempimenti procedurali, ivi compreso l’esame del testo della fideiussione esibita soltanto in quella sede”.
La cosa è contestata dallo studio legale rappresentante di Navarra che arriva ad affermare che non solo “il testo dell’atto era stato precedentemente condiviso con il liquidatore di ASIU S.p.a., ma la stessa società nemmeno aveva provveduto ad inviare al notaio copia dei documenti che avrebbero dovuto essere allegati all’atto da stipulare.
Ricordando poi che l’8 febbraio 2019 Unirecuperi ha comunicato la propria volontà di esercitare il (presunto) diritto di prelazione che le spetterebbe, nella qualità di socio di RIMateria, in relazione alla partecipazione di cui si è resa aggiudicataria Navarra, arriva a concludere che è “apparso finalmente palese che l’ingiustificato comportamento di ASIU S.p.a. nel ritardare sistematicamente la stipula dell’atto di cessione della partecipazione di cui si è resa aggiudicataria la Navarra S.p.a., che avrebbe dovuto essere sottoscritto sin dal 9 gennaio 2019 (come da bando di gara), era ed è diretto a differire il più possibile l’ingresso della Navarra S.p.a. nella compagine sociale, con l’evidente risultato di favorire il primo socio privato (Unirecuperi S.r.l.).
Quest’ultima, infatti, per quanto consta allo scrivente, non solo continua a conferire rifiuti nella discarica di proprietà di Rimateria S.p.a., diminuendo gli spazi che sarebbero di spettanza della Navarra S.p.a., ma tenta oggi addirittura di ritardare ulteriormente l’acquisto della partecipazione da parte di quest’ultima, comunicando la propria volontà di esercitare un inesistente e qui contestato diritto di prelazione”.
Segue la contestazione sul piano giuridico dell’esercizio del diritto di prelazione sostenendo che “appare evidente che il diritto di prelazione di cui all’art. 9 dello statuto di Rimateria S.p.a. non è nella specie esercitabile, atteso che la “procedura selettiva” posta in atto da RIMATERIA S.p.a., per conto dei propri soci, ASIU S.p.a. e Lucchini S.p.a. in A.S., prevedeva l’ingresso nel capitale di due soci privati ai quali traferire il 30% ciascuno del capitale sociale.
Ed invero, il primo invito a manifestare interesse per l’acquisto della partecipazione, a seguito della cui procedura è risultata aggiudicataria del primo lotto Unirecuperi S.r.l., prevedeva espressamente che: “In ragione della decisione di vendita congiunta tra ASIU e Lucchini, sono posti in vendita due blocchi di azioni di Rimateria pari al 30% cadauno destinati a due acquirenti diversi, non in collegamento/controllo tra di loro”.
Il secondo invito a manifestare interesse per l’acquisto della partecipazione, inviato a Navarra S.p.a. dopo l’aggiudicazione del primo lotto a Unirecuperi S.r.I., prevedeva espressamente che “In ragione della decisione di vendita dei due blocchi di azioni di RIMATERIA S. a. ari al 30% cadauno destinati a due soggetti diversi, il potenziale acquirente dell’attuale vendita non dovrà essere in una situazione di collegamento e/o controllo con Unirecuperi”.
Ciò esclude dunque ogni legittimo riferimento tanto all’art. 10 del d.lgs. 175/2016, la cui portata precettiva deve peraltro ritenersi limitata alla sola ipotesi in cui l’alienazione intervenga all’esito non di procedura ad evidenza pubblica, come è successo nel caso di specie, bensì di una
trattativa privata, quanto all’art. 9 dello Statuto, da ritenersi anzi nullo alla luce di consolidato orientamento giurisprudenziale.
Segue l’invito a comparire presso lo studio del notaio Gian Luca Cristiani in Campiglia Marittima il giorno 19 febbraio 2019, alle ore 15,30, o, in alternativa, per il giorno 21 febbraio 2019, alla stessa ora, ai fini della stipula del contratto di cessione.
Non manca la riserva di ogni azione — anche nei confronti di tutti coloro che saranno individuati come responsabili, ivi compresi gli amministratori e i soci vecchi e nuovi della società che ha gestito il processo di aggiudicazione, per la mancata possibilità di commercializzare gli spazi della discarica con decorrenza 9 gennaio 2019 — per il gravissimo pregiudizio economico già subito e per quello che continuerà a subire.
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UNIRECUPERI INVOCA IL DIRITTO DI PRELAZIONE IN BASE ALLO STATUTO DI ASIU
PIOMBINO 11 febbraio 2019 — Barbara del Seppia, liquidatore di Asiu, ha fatto pervenire alla stampa il seguente comunicato col quale informa che Unirecuperi Srl, socia di RIMateria, ha esercitato il diritto di prelazione sul secondo lotto relativo al 30% delle azioni di RIMateria aggiudicato alla società Navarra Spa
“La società Asiu Spa in liquidazione, in persona del liquidatore, comunica che in data 8 febbraio 2019 a mezzo pec, la UNIRECUPERI Srl, già socia in quanto acquirente del primo lotto di azioni di RIMateria, ha esercitato il diritto di prelazione sul secondo lotto relativo al 30% delle azioni di RIMateria la cui procedura di vendita ad evidenza pubblica si è conclusa con l’aggiudicazione in favore della società Navarra Spa.
Il liquidatore alla luce di tale evento convocherà per la prossima settimana l’assemblea dei soci di Asiu Spa così da consentire ai sindaci di effettuare le opportune e conseguenti valutazioni in merito alla cessione del secondo lotto del pacchetto azionario e l’azionato diritto di prelazione”.
Pare di capire, dal succinto comunicato, che è scattata la norma prevista dallo Statuto di RIMateria ed esattamente dall’art 9 che ha come oggetto il trasferimento delle azioni e la possibilità di esercizio del diritto di prelazione da parte di un socio (nella fattispecie attuale Unirecuperi, ndr) quando un altro (nella fattispecie attuale Asiu, ndr) voglia vendere in parte o in toto le sue:
“Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate. La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all’equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.
…
Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore degli altri soci.
In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l’acquisto.
Pertanto il socio che intende vendere o comunque conferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.
I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre sessanta giorni dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, della offerta di prelazione.
…
La comunicazione dell’intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell’articolo 1326 (milletrecentoventisei) Codice Civile. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell’altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all’iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio.
La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall’offerente”.
Pare di capire che il diritto di opzione è chiaramente previsto nello Statuto e che Unirecuperi ha esercitato un suo diritto lì contemplato.
Certo è che l’eventualità che un socio arrivasse ad avere il 60% delle azioni di RIMateria non era certo nelle scelte politiche né dei Comuni né della stessa RIMateria.
Basta ricordare quanto ci disse nel corso di uno dei nostri forum l’allora Presidente di RIMateria Valerio Caramassi e ciò che scrisse il Comune di Piombino nella deliberazione del Consiglio comunale n. 101 del 2016 e n. 120 del 29 settembre 2017:
Valerio Caramassi il 5 febbraio 2017 (Non resta che attendere i nuovi soci di Rimateria) “L’iter per giungere alla cessione del 60 per cento delle quote a due soggetti pubblici o privati – è bene tornare a specificarlo non essendo necessariamente nostra intenzione privatizzare la società ma piuttosto garantirle apporti di esperienza, know out e consistenza economica – ha attraversato tutti i passaggi previsti in questi casi…Contiamo di concludere la gara e formalizzare l’arrivo dei due nuovi soci entro il prossimo marzo”.
Comune di Piombino nel 2016 e nel 2017 “l’alienazione congiunta fra ASIU SpA e Lucchini SpA AS, con procedura ad evidenza pubblica, con il sistema del prezzo più alto rispetto a quello che sarà fissato dall’advisor nominato da ASIU SpA., del 60,00% delle azioni RIMateria SpA, di cui detenute da ASIU per il 52,65% e da Lucchini SpA AS per il 7,35%: la quota complessiva del 60% di azioni di RIMateria SpA sarà alienata attraverso la cessione in due lotti separati a diversi acquirenti, ciascuno del 30,00%”.